Ai sensi dell’Allegato A del DM 1154/2021, a ciascun insegnamento o modulo delle attività di base e caratterizzanti devono corrispondere non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per gli insegnamenti delle attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti (gli estremi della delibera devono essere espressamente indicati in SUA).
Tale limitazione sul numero di crediti non si applica: nelle classi di LM in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie; nei CdS internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio, multiplo, o congiunto con un ateneo straniero; nei CdS selezionati per un cofinanziamento nell’ambito del programma Erasmus_plus.