Erasmus/Internazionalizzazione FAQ

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  • Il documento che assicura la congruenza delle attività che si svolgono all'estero con gli obiettivi formativi del proprio percorso di laurea è il Learning Agreement (LA), che costituisce il contratto stipulato tra studente, università di appartenenza e sede ospitante, nel quale si definiscono le attività che si svolgeranno nel periodo Erasmus (TAB A) e si stabiliscono le corrispondenze con i corsi previsti dal proprio Piano di Studi (TAB B). Per essere valido e vincolante, il LA deve essere sottoscritto dal referente di scambio e/o dal coordinatore Erasmus di Dipartimento oltre che dallo studente e dal responsabile Erasmus della sede ospitante.
  • Uno studente Erasmus può modificare il percorso concordato redigendo un nuovo Learning Agreement (LA). Esistono tre tipi di LA: LA before mobility, LA during mobility, LA after mobility. Il primo viene compilato prima dell'inizio della mobilità nel momento in cui si presenta l'Application; il secondo può essere compilato durante la mobilità e registra eventuali modifiche rispetto al primo, qualora lo studente decida di sostituire alcuni dei corsi inizialmente selezionati, spiegandone la motivazione tra quelle in elenco (ad es. corso non più attivo); per essere valida la nuova tabella deve essere approvata dal referente di scambio e/o dal coordinatore Erasmus di Dipartimento. Infine, nel terzo LA (after mobility) vengono riportati gli esami effettivamente sostenuti.
  • Le scadenze che devono essere tenute in considerazione sono essenzialmente due. La prima riguarda la deadline entro la quale presentare la domanda, scadenza che viene definita nel bando emanato dall’Ateneo. La seconda è quella entro la quale è possibile presentare l’Application Form ed è riportata nella tabella degli scambi allegata al bando. L’Application Form è il modulo ufficiale di ammissione alla sede estera, che viene inviato dalla sede ospitante a valle della Nomination: questo modello dovrà essere compilato e firmato dallo studente e, infine, rinviato alla sede estera. Le informazioni richieste possono riguardare anche le competenze linguistiche o gli insegnamenti che si intende frequentare all’estero. Il format può variare da un’università a un’altra: è importante compilare tutti i campi del format, pena l’esclusione dalla mobilità.
  • Lo studente in Erasmus può seguire tutte le TAF (Tipologie delle Attività Formativa) incluse nel proprio percorso formativo, comprese le attività a scelta dello studente (TAF D) e le altre attività formative (TAF F), purché ufficialmente erogate dall’Università ospitante. È possibile riconoscere anche l’attività di ricerca tesi fino a un numero di crediti pari ai CFU attribuiti alla prova finale meno uno. In nessun caso è possibile riconoscere un’attività formativa svolta all’estero durante il periodo in Erasmus che non sia riconosciuta dall’Università ospitante (ad es. un tirocinio svolto in un ente esterno non riconosciuto dall’Università ospitante). Tutti i crediti maturati devono essere riportati sul Transcript of Records, ossia il documento rilasciato, in italiano e in inglese, dall’Università ospitante alla fine del periodo di mobilità. Questo documento conterrà i dati personali dello studente, le date di inizio e fine delle singole parti di mobilità svolte in sede o da remoto (virtuali), l’elenco degli esami e dei tirocini svolti/frequentati con l’indicazione delle date d’esame, dei crediti (CFU ed ECTS) e dei voti conseguiti.
  • Gli indicatori che misurano il livello di internazionalizzazione di un CdS nei termini di CFU conseguiti all’estero sono l’indicatore iC10: Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso e l’indicatore iC11 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero. Ai fini degli indicatori, tuttavia, gli esami sostenuti in Erasmus che vengono convalidati come moduli di un corso/laboratorio integrato non vengono riconosciuti nel conteggio dei CFU conseguiti all’estero, anche se, ai fini del riconoscimento della borsa, per l’Ateneo Federico II è sufficiente che lo studente sostenga almeno uno degli esami previsti nel Learning Agreement (LA). Parimenti, non vengono riconosciuti i CFU acquisiti per “ricerca tesi”, qualora la procedura di attribuzione dei CFU non venisse ultimata entro la data della laurea.
  • Gli indicatori quantitativi di Internazionalizzazione per il monitoraggio dei CCdSS (Gruppo B - DM 987/2016, allegato E) fanno riferimento alla mobilità in uscita (indicatori iC10 e iC11: CFU acquisiti all’estero durante il percorso formativo) e all’attrattività internazionale (indicatore iC12: iscrizione di studenti con titolo di studio conseguito all’estero).
  • Nel modello AVA 3 i requisiti dei CCdSS relativi alla internazionalizzazione si basano sulla valutazione dei corrispondenti AdC del PdA D.CDS.2.4 - Internazionalizzazione della Didattica. In questo caso gli indicatori iC10 e iC11 (CFU acquisiti all’estero durante il percorso formativo) e l'indicatore iC12 (iscrizione di studenti con titolo di studio conseguito all’estero), pur non essendo indicatori obbligatori, possono concorrere alla determinazione di quel PdA. Altri indicatori per il PdA D.CDS.2.4 possono essere ulteriori forme di sostegno alla mobilità degli studenti (ad esempio, borse erogate dall'Ateneo sugli Accordi internazionali), la presenza di docenti stranieri (ad esempio, tramite la figura del Visiting Professor) o il rilascio di titoli doppi, multi o congiunti in convenzione con Atenei stranieri.
  • La procedura corretta prevede che gli esami sostenuti all’estero debbano essere inseriti con il codice dell’Università partner, dove lo Studente ha effettuato gli esami.
  • Nella compilazione del Learning Agreement è necessario prestare attenzione agli esami integrati in quanto i Crediti maturati all’estero possono essere riconosciuti solo se entrambi i moduli sono sostenuti all’estero.
  • L’attività di "ricerca Tesi" può essere svolta nell’ambito dei programmi Erasmus Traineeship e Erasmus student mobility. Tale attività viene riconosciuta come crediti conseguiti all’estero se svolta prima del conseguimento della laurea, e per un massimo di CFU = n. CFU TESI -1 CFU. Inoltre, il riconoscimento dei crediti richiede un apposito codice di convalida (reperibile presso le Segreterie studenti).
  • Il Joint degree è un Corso di studio integrato inter-ateneo progettato, organizzato e sviluppato congiuntamente da due o più atenei che erogano le attività didattiche, di cui almeno uno straniero. La mobilità presso le sedi partner è parte integrante del percorso di studio ed è obbligatoria per tutti gli studenti iscritti. Al termine del corso di studio viene conferito da tutte le istituzioni partecipanti un titolo congiunto (doppio o multiplo) rilasciato in un unico documento finale, riconosciuto ufficialmente in tutti i relativi paesi di appartenenza. Il Double degree è un corso di studio con mobilità internazionale strutturata, progettato e attivato singolarmente da ogni ateneo con un proprio ordinamento. La mobilità strutturata si sostanzia in un programma di studio integrato che viene offerto all’interno di un corso di studio autonomamente attivato presso due (double) o più (multiple) atenei. Il titolo di studio viene rilasciato da ciascuna delle istituzioni partecipanti (titolo doppio) secondo le proprie regolamentazioni.
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