CPDS FAQ

Imposta ricerca

  • Lo Statuto di Ateneo [1] all’articolo 32 comma 1 e comma 2 recita come segue: "1. È istituita una Commissione paritetica docenti-studenti in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Scuola. La Commissione è composta in egual numero da professori, ricercatori e studenti, tra cui un dottorando. 2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento ovvero di Scuola".
    Tenuto conto che le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) in Ateneo sono attualmente costituite su base dipartimentale, rispetto alla eventuale presenza di soli Studenti (con esclusione del/la Dottorando/a) va considerato che anche una CPDS priva al suo interno del/la Dottorando/a rispetta le norme statutarie e regolamentari interne. Infatti, nelle previsioni delle predette norme, i Dottorandi rientrano nella più generale categoria degli "Studenti" nell'ambito della quale deve "riservarsi" un posto per un Dottorando che sia stato nominato quale componente del Consiglio di Dipartimento e sia stato eletto quale membro della Commissione Paritetica. Laddove quindi mancano entrambe le predette condizioni, la "riserva" non può operare e, pertanto, la rappresentanza della categoria "Studenti" in CPDS può essere correttamente composta di soli Studenti (iscritti ai CCdLL/CCdLLMM). Ovviamente, laddove vi fossero o subentrassero Dottorandi all'interno del Consiglio di Dipartimento, uno di questi deve necessariamente entrare a far parte della Paritetica.
  • Il vincolo di maggior peso per una Commissione Paritetica è certamente la condizione della pariteticità dei componenti, cui si aggiunge la rappresentanza “non mediata”, in CPDS, di uno studente per ciascuno dei CCdSS che fanno capo al Dipartimento o alla Scuola. In assenza di pariteticità è consigliabile pertanto ricorrere alla cooptazione, in risposta ad apposito avviso emanato dal Coordinatore della CPDS e su previa valutazione della motivazione e interesse dello/a Studente/essa eventualmente interessato/a a partecipare ai lavori della CPDS.
  • È sempre possibile, oltre che ben fatto soprattutto per un CdS in lingua inglese, che la documentazione venga redatta in lingua inglese. I ogni caso quest’ultima deve essere accompagnata da una versione in lingua italiana per tutti gli altri attori interessati che dovranno leggere il documento (ad es. gli altri partecipanti alla CPDS che non appartengano a un CdS erogato in lingua inglese). Si rammenta che studenti stranieri che frequentano CdS in lingua inglese presso un Ateneo italiano devono raggiungere un livello di conoscenza della lingua italiana pari a B1 all’uscita della triennale e B2 all’uscita dalla magistrale.
  • Per i docenti la durata dell'incarico all'interno della CPDS è tre anni ed è rinnovabile una sola volta per un successivo triennio, come riportato nella Delibera del Senato Accademico n. 8 del 12 gennaio 2018.
  • La tempistica relativa alla redazione delle Relazioni annuali delle CPDS viene indicata annualmente con Nota Rettorale, emanata entro il mese di giugno. È importante il rispetto delle scadenze in quanto l'intera documentazione, accompagnata dalla Relazione del PQA, deve essere acquisita dagli Organi Collegiali dell’Ateneo entro il 31 dicembre di ogni anno. Affinché la documentazione giunga agli Organi Collegiali entro l'ultima riunione di dicembre, essa deve essere inclusa nel relativo Promemoria, redatto, di norma, entro la prima decina di dicembre.
Torna in alto